SORVEGLIANZA SANITARIA: QUANDO SVOLGERLA?

Come indicato nel D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009, il datore di lavoro ha l’obbligo di verificare, a seguito della valutazione dei rischi, se i lavoratori debbano essere sottoposti a sorveglianza sanitaria ed eventualmente nominare il medico competente.  

In particolare la sorveglianza sanitaria deve essere attivata in caso di:

  1. Svolgimento di attività lavorativa al videoterminale superiore a 20 ore settimanali;
  2. Attività di movimentazione manuale dei carichi;
  3. Attività lavorative rumorose che espongano i lavoratori a livelli maggiori dei valori superiori di azione (Lex = 85 dB(A) e Lpeak = 137 dB(C))
  4. Attività lavorative comportanti esposizione a vibrazioni con livelli superiori ai valori d’azione;
  5. Esposizione a campi elettromagnetici (per lavoratori particolarmente sensibili);
  6. Esposizione ad un rischio chimico non definibile “irrilevante per la salute o basso per la sicurezza”;
  7. Esposizione ad agenti cancerogeni;
  8. Esposizione ad agenti biologici;
  9. Esposizione ad amianto;
  10. Esposizione a radiazioni ionizzanti;
  11. Esposizione a radiazioni ottiche artificiali (es. saldatura);
  12. Attività lavorative per le quali sono previsti accertamenti relativi alla verifica dello stato di tossicodipendenza o alcool dipendenza

La periodicità viene stabilita dal medico sulla base della valutazione dei rischi, ed è fissata di norma con scadenza annuale. In ogni caso la visita medica deve sempre essere svolta:

  1. su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta;
  2. in occasione del cambio della mansione;
  3. alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
  4. in fase preassuntiva;
  5. prima della ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi.

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime un giudizio relativo alla mansione specifica e lo consegna al datore di lavoro unitamente alla cartella sanitaria di rischio del lavoratore che dovrà essere conservata, con riguardo al segreto professionale, sul luogo di custodia concordato all’atto della nomina.

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