MACCHINE E ATTREZZATURE: L’OBBLIGO DELLA MARCATURA CE

La legislazione prevede espressamente che le macchine ed attrezzature di lavoro siano marcate CE e conformi alle specifiche disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

Un’attrezzatura di lavoro è definita come una macchina (es. gru, trapani, presse, linee produttive, ecc) ovvero un insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata.
Questa tipologia di attrezzatura di lavoro deve generalmente essere marcata CE ed essere accompagnata da dichiarazione CE di conformità e da istruzioni (entrambe in lingua italiana) se immessa sul mercato dopo il 21/09/1996.

Il marchio CE (Conformità europea) è un contrassegno che, apposto su un prodotto, ne attesta il rispetto dei requisiti essenziali in materia di salute, sicurezza e tutela dell’ambiente necessari alla sua commercializzazione e utilizzo nell’ambito dell’Unione europea.
È valido per i prodotti realizzati sia all’interno che all’esterno del SEE (Spazio Economico Europeo) ed è obbligatorio per tutti quelli disciplinati da una direttiva comunitaria.

La marcatura CE viene apposta dal fabbricante che, inoltre, redige la dichiarazione di conformità, con la quale garantisce al consumatore, sotto la sua responsabilità, che i suoi prodotti rispondono a tutte le disposizioni della Comunità europea che prevedono il suo utilizzo, dalla progettazione, alla fabbricazione, all’immissione sul mercato, alla messa in servizio fino allo smaltimento.
Sempre il fabbricante, infine, predispone il fascicolo tecnico che tiene a disposizione delle autorità nazionali a fini di ispezione per almeno 10 anni dall’ultima data di produzione.
Il manuale di installazione, uso e manutenzione, la dichiarazione di conformità ed etichetta devono accompagnare qualsiasi prodotto in commercio.

Si precisa che la marcatura CE, comunque, non solleva il datore di lavoro da qualsiasi responsabilità nell’acquisto e nella messa in servizio. Infatti nel caso in cui la macchina, pur essendo marcata CE, presenti “carenze palesi” alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto non deve essere messa in servizio e a disposizione dei lavoratori poiché spetta al datore di lavoro garantire che dette attrezzature siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dal d.p.r. 459/96 e dal d.lgs. 17/2010.

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