20/12/2019 ATTIVITA’ PROFESSIONALE E VACCINAZIONI OBBLIGATORIE
Ai fini della sicurezza aziendale, il datore di lavoro, deve adottare tutte le misure idonee a prevenire sia i rischi insiti all’ambiente di lavoro, sia quelli derivanti da fattori esterni e inerenti il luogo in cui tale ambiente si trova oltre a quelli derivanti dall’attività svolta dal lavoratore.
Per quanto riguarda il rischio biologico, in particolare, il titolo X del D.Lgs 81/08 indica, all’art. 279, come obbligo del datore di lavoro “la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente”.
Le attività soggette a vaccinazione sono numerose e variegate ed, in particolare, per la vaccinazione antitetanica obbligatoria comprendono:
- operai addetti alla manipolazione delle immondizie
- operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni
- lavoratori del legno
- metallurgici e metalmeccanici
- lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame
- stallieri, fantini
- conciatori
- sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e di preparazione delle piste negli ippodromi
- spazzini, cantonieri, stradini
- sterratori
- minatori
- fornaciai
- operai e manovali addetti all’edilizia
- operai e manovali delle ferrovie
- asfaltisti
- straccivendoli
- personale delle ferrovie elencato sotto la voce «personale dell’esercizio»
- marittimi e lavoratori portuali
- per tutti gli sportivi all’atto della affiliazione alle federazioni del CONI.
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