28/09/2018 IL DUVRI ED I COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZE
L’art.26 del D. Lgs. 81/08 indica che nei contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, così come nel DUVRI, devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.
La Determinazione dell’AVCPLSF n. 3 del 05/03/2008 ha stabilito che, al fine di quantificare tali costi, si può far riferimento alle categorie riportate nell’Allegato XV del D.lgs. 81/08:
- Apprestamenti;
- Misure preventive, protettive e D.P.I.;
- Eventuali e temporanei impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio, evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all’esecuzione del contratto);
- Dispositivi di prevenzione collettiva;
- Procedure previste per specifici motivi di sicurezza ed eventuali interventi richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- Presenza di personale adibito a sovraintendere a particolari lavorazioni;
- Formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzeranno impianti ed attrezzature comuni all’interno del cantiere.
Nel DUVRI devono essere indicati unicamente i rischi derivanti dalle interferenze tra le attività di soggetti diversi presenti nell’effettuazione della prestazione; di conseguenza, possono essere considerate nei costi della sicurezza, che devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d’asta, solamente le attività istituite al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti.