05/12/2018 IL RISCHIO CHIMICO E LA SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA
Con “segnaletica di salute e sicurezza” si intende un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale che ha lo scopo di “attirare in modo rapido, efficace e con modalità di facile interpretazione l’attenzione del lavoratore su situazioni o oggetti che possono essere causa di rischio sul posto di lavoro”.
Come ribadito anche nell’opuscolo prodotto dall’Inail, dal titolo “Agenti chimici pericolosi: istruzioni ad uso dei lavoratori”, la segnaletica costituisce “parte integrante delle misure di prevenzione e protezione da attuare per il controllo dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro e deve essere utilizzata in tutte le condizioni in cui risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, sistemi di organizzazione del lavoro e con mezzi tecnici di protezione collettiva”.
Alla tematica sono dedicati l’intero titolo V e gli allegati da XXIV a XXXII del D.Lgs. 81/08 in parte modificati dal D. Lgs. 39/2016.
In particolare, in merito al rischio chimico si specifica che i recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose, conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, devono essere etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo. Fanno eccezione i recipienti utilizzati per una breve durata e quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei.
L’etichettatura può essere:
• sostituita da cartelli di avvertimento che riportino lo stesso pittogramma o simbolo; se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente, deve essere utilizzato il pertinente pittogramma di pericolo di cui all’All. V del regolamento (CE) n. 1272/2008;
• completata da ulteriori informazioni, quali il nome e/o la formula della sostanza o miscela pericolosa e dai dettagli sui rischi connessi;
• completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli che siano applicabili in tutta l’UE per il trasporto di sostanze o miscele pericolose.
Allo stesso modo le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, tranne nel caso in cui l’etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo.