LE VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PER LE SCARICHE ATMOSFERICHE

I procedimenti relativi ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi di lavoro sono disciplinati dal DPR 22/10/2001, n. 462 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”.
Tale regolamentazione si applica agli ambienti di lavoro nei quali sia individuabile la figura di almeno un lavoratore.

Per impianto di messa a terra “si intende l’insieme dei dispersori, conduttori di terra, conduttori equipotenziali, collettori di terra e conduttori di protezione destinati a realizzare la messa a terra di protezione”.

Sono soggetti all’obbligo di denuncia gli impianti di messa a terra realizzati per la protezione delle persone dai contatti indiretti mediante interruzione automatica dell’alimentazione. Non rientrano in tale obbligo gli impianti di terra realizzati esclusivamente per ragioni funzionali, o per altri motivi, e i sistemi di protezione dai contatti indiretti che non si basano sull’interruzione automatica dell’alimentazione.

Per quanto riguarda gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche sono soggetti all’obbligo di denuncia solo le installazioni e i dispositivi di protezione quando, a seguito della valutazione del rischio fulminazione (diretta e indiretta) effettuata secondo la pertinente normativa tecnica (CEI EN 62305-2), risultino necessari ai fini del contenimento della componente di rischio R1 (perdita di vita umana).

E’ attribuito all’Inail il controllo a campione della prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici, solo su impianti di nuova installazione o che abbiano subito un rifacimento tale da essere assimilabile a uno nuovo.

L’impianto di messa a terra deve essere, inoltre, sottoposto a verifica periodica con periodicità biennale o quinquennale a seconda della tipologia di attività.
Ai fini degli adempimenti di verifica, è essenziale che il datore di lavoro metta a disposizione del verificatore la documentazione tecnica a corredo dell’impianto.

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