28/11/2018 UTILIZZO DEL VIDEOTERMINALE E FORMAZIONE SPECIFICA
Il D.Lgs. 81/08 definisce “videoterminale”: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato, mentre è considerato “videoterminalista” colui che utilizza un’ attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per almeno venti ore settimanali.
Tutti i lavoratori, ai sensi dell’articolo 37 del medesimo Decreto, devono ricevere a cura del proprio datore di lavoro una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in funzione dei rischi specifici riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione.
La formazione specifica sui videoterminali è obbligatoria per i lavoratori che utilizzano attrezzature munite di videoterminali per almeno 20 ore settimanali come indicato dall’art. 172 e seguenti e deve riguardare in particolare le misure applicabili al posto di lavoro, le modalità di svolgimento dell’attività e la protezione degli occhi e della vista.
Ricordiamo che la formazione specifica viene svolta in aggiunta alla formazione generale, della durata non inferiore a 4 ore, dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, ed ha una durata di:
• 4 ore per le aziende a basso rischio;
• 8 ore per le aziende a medio rischio;
• 12 ore per le aziende ad alto rischio.