APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE: LE NOVITA’ DEL D.M. 22/01/2019

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro del 22 gennaio 2019 riguardo “Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare” che abroga il Decreto Ministeriale 04 marzo 2013, entrando ufficialmente in vigore a partire dal 15 marzo 2019.

In particolare il nuovo Decreto riporta criteri per l’apposizione della segnaletica stradale, per la formazione e per l’uso corretto dei Dpi con le relative indicazioni dettagliate sulla posa in sicurezza e sulla formazione.

Le procedure di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare, evidenziate nell’Allegato I, interessano i gestori delle infrastrutture e le imprese appaltatrici esecutrici o affidatarie che devono evidenziarne l’avvenuto utilizzo nei documenti di Valutazione dei rischi, a norma del D. Lgs. 81/2008.

I datori di lavoro del gestore e delle imprese devono assicurare formazione, informazione e addestramento degli addetti all’attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica seguendo quanto indicato nell’Allegato II “Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare”.

I Dpi, unitamente alle istruzioni per la corretta segnalazione dei veicoli, sono trattati nell’articolo 4 e devono essere conformi al Titolo III del D. Lgs. 81/2008, con ulteriori previsioni per le diverse categorie stradali, norme specifiche e decreti inerenti.
In particolare, gli indumenti ad alta visibilità devono essere di classe 3 per le attività eseguite su strade di categoria A, B, C, D e almeno di classe 2 per le attività eseguite su strade di categoria E, F urbane ed extraurbane, secondo la classificazione del codice della strada.

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto devono essere definiti i criteri per la raccolta dei dati sugli infortuni nelle attività lavorative in oggetto, da Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, Inail e soggetti preposti al controllo della circolazione stradale.

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