D. LGS. 17/2019: NUOVE REGOLE PER I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 59 del 11 marzo 2019) il D. Lgs. 17/2019 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio” che modifica la normativa nazionale in materia di DPI.

L’obiettivo del decreto è quello di semplificare e chiarire il quadro esistente per l’immissione sul mercato dei Dispositivi di Protezione Individuale, superando le differenze applicative riscontrate in passato attraverso un provvedimento identico per tutti gli Stati membri; nonché di migliorare la trasparenza, l’efficacia e l’armonizzazione delle misure esistenti.

Il Regolamento UE 2016/425 sui DPI, in vigore dal 21 aprile 2018, stabilisce:
• i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi individuali che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori;
• le norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione Europea;
• gli obblighi dei fabbricanti, degli importatori, dei distributori;
• le regole, obbligatorie per tutti gli stati membri dell’Unione Europea senza necessità di un recepimento;
Il Regolamento riguarda i DPI nuovi di un fabbricante stabilito nell’Unione oppure i DPI, nuovi o usati, importati da un Paese terzo e deve essere applicato a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza.

Il D. Lgs. 17/2019 emanato allo scopo di modificare la normativa nazionale in materia di DPI, in modo da renderla compatibile con il Regolamento Europeo 425/2016 vuole favorire la circolazione di beni e servizi in Europa ed imporre nuove responsabilità in capo agli operatori economici della filiera.
In particolare, le modifiche riguardano:
• il necessario coordinamento con le disposizione generali in materia di mercato, sicurezza e conformità dei prodotti;
• l’inclusione nell’ambito di applicazione della nuova disciplina di alcuni prodotti sul mercato che svolgono una funzione protettiva per l’utilizzatore, in precedenza invece esclusi;
• la maggiore responsabilizzazione di tutti gli operatori economici interessati;
• la semplificazione e l’adeguamento di alcuni requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme vigenti, secondo criteri di praticabilità e proporzionalità;
• la maggiore qualificazione dei requisiti da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nella sorveglianza degli organismi notificati;
• l’adeguamento delle sanzioni per distributori, fabbricanti e chiunque metta a disposizione sul mercato DPI privi della marcatura CE e/o che non rispettino i requisiti.

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