21/04/2018 L’APPLICAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SUI D.P.I.
Il 21 aprile 2018 è entrato ufficialmente in vigore il Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), già formalmente in vigore da circa due anni, che abroga la Direttiva 89/686/CEE.
ll Regolamento, rispetto anche a quanto contenuto nel D. Lgs. 475/1992 (attuazione della Direttiva 89/686/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale), ha aggiornato la divisione in categorie dei DPI, contenuta nell’allegato I.
Le categorie di rischio da cui i dispositivi di protezione individuale sono destinati a proteggere gli utilizzatori secondo il nuovo Regolamento sono tre:
La CATEGORIA I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
• lesioni meccaniche superficiali;
• contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;
• contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
• lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole);
• condizioni atmosferiche di natura non estrema.
La CATEGORIA II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.
La CATEGORIA III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a:
• sostanze e miscele pericolose per la salute;
• atmosfere con carenza di ossigeno;
• agenti biologici nocivi;
• radiazioni ionizzanti;
• ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
• ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore;
• cadute dall’alto;
• scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
• annegamento;
• tagli da seghe a catena portatili;
• getti ad alta pressione;
• ferite da proiettile o da coltello;
• rumore nocivo.